Art. 6.
(Esclusioni dei benefìci fiscali).

      1. I benefìci fiscali di cui all'articolo 2 non si applicano qualora le dichiarazioni ai fini dell'IRPEF o dell'IRES non siano state presentate entro i termini previsti dalla legislazione vigente in materia o il contribuente sia stato sottoposto ad accertamento fiscale per evasione o elusione fiscale.
      2. Non possono usufruire dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2 coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti dagli articoli 416, 416-bis e 416-ter del codice penale.